Centro Studi sulla Civiltà Artistica dell'Italia Meridionale Giovanni Previtali
                   
  • Verbale del 12 marzo 2016 (Riunione del Comitato Scientifico e della redazione della rivista del Centro Studi)
  • Verbale del 21 novembre 2015(Riunione del Comitato Scientifico e della redazione della rivista del Centro Studi)
  • Verbale Comitato Direttivo del 05 settembre 2015
  • Verbale Comitato Direttivo del 26 luglio 2014
  • Verbale Assembela del 24 giugno 2014
  • Verbale Comitato Direttivo del 14 maggio 2014
  • Verbale Comitato Direttivo del 30 novembre 2013
  • Verbale del 18 ottobre 2012 (Riunione per il convegno sulla scultura del Settecento nell'Italia meridionale)
  • Verbale del 29 ottobre 2011
  • Verbale del 25 giugno 2009 (Assemblea soci campani)
  • Verbale del 10 novembre 2009
  • Verbale del 18 aprile 2008
  • Verbale del 20 dicembre 2007
  • Verbale del 8 settembre 2007
  • Verbale del 3 febbraio 2007
  • Verbale del 31 ottobre 2006
  • Verbale del 27 settembre 2006
  • Verbale del 14 Giugno 2006
  • Verbale del 08 giugno 2006
  • Verbale del 27 maggio 2006
  • Verbale del 11 marzo 2006
  • Verbale del 7 settebre 2005
  • Verbale del 30 giugno 2005
  • Verbale del 4 giugno 2005
  • Verbale del 13 novembre 2004
  • Verbale del 24 apile 2004
  • Verbale del 5 febbraio 2004
  • Verbale del 29 ottobre 2003
  • Verbale del 20 settembre 2003
  • Verbale del 9 maggio 2003
  • Per iscriversi al Centro Studi sulla Civiltà Artistica Meridinale Giovanni Previtali contattare tramite mail la segreteria indicando i propri dati anagrafici, la professione o/e il titolo di studio ed eventuali pubblicazioni.
    La quota annuale standard è di 50.00 €.
    La quota annuale ridotta è di 30.00 €.
    Bonifico a favore del: "Centro di Studi sulla Civiltà Artistica nell'Italia Meridionale, G. Previtali"
    Codice IBAN: IT84 P081 5476 4700 0005 0100 604

    Contatta la segreteria

    Organi statutari
    1. Probiviri

      Renato Ruotolo
      Maria Concetta Di Natale
      Letizia Gaeta



    2. Presidente

      Francesco Abbate



    3. Presidente onorario

      Ferdinando Bologna



    4. Vice preseidente

      Maria Pasqua Basile
      Antonella Cucciniello



    5. Comitato direttivo

      Francesco Abbate
      Gioacchino Barbera
      Paola Capone
      Antonella Cucciniello
      Dora Catalano
      Ivano Iannelli
      Valter Pinto
      Rosa Romano
      Mario Panarello
      Mimma Pasculli
      Mario Alberto Pavone
      Antonello Ricco
      Patrizia Staffieri



    6. Supplente Comitato Direttivo

      Francesco Paolo Campione
      Gianpaolo Chillè
      Giovanni Travagliato
      Maurizio Vitella


    Statuto
    1. Titolo I (Denominazione - Sede - Scopo - Durata)

      Articolo 1
      E' costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile l'Associazione non riconosciuta "Centro di studi sullaCiviltà Artistica dell'Italia Meridionale Giovanni Previtali".


    2. Articolo 2
      L'Associazione ha sede in Roccagloriosa (Salerno), alla Via Salita Castello n.18.


    3. Articolo 3
      L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, ha come oggetto lo sviluppo, la promozione, la diffusione della conoscenza e della tutela della produzione artistica ( architettonica, scultorea, pittorica, delle arti applicate, della musica, del folklore, del teatro e delle tradizioni popolari) dell'Italia meridionale in età medievale, moderna e contemporanea, attraverso l'attivazione di ricerche, incontri e tutte le altre iniziative capaci di stimolare il dibattito su questi argomenti. Oltre a organizzare la ricerca, anche attraverso borse di studio post-laurea e post-dottorato, l'Associazione attuerà le proprie finalità istituzionali curando pubblicazioni, organizzando convegni e mostre, master, stages, seminari e corsi di formazione.
      La partecipazione alle borse di studio, ai master, ai seminari, ai corsi di formazione promossi dall' Associazione è aperta a tutti, soci e non soci. La tassa di iscrizione ai seminari e ai master è gratuita per i soci.
      Ai soci spetta gratuitamente una copia delle pubblicazioni promosse dall'associazione.
      L'Associazione può stipulare convenzioni con altre similari associazioni operanti nell'Italia meridionale e promuovere o aderire a consorzi con le associazioni suddette. Nell'ambito di tale scopo l'Associazione può:
      • effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
      • curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
      • promuovere ricerche e curare la pubblicazione dei risultati di esse;
      • intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi similari;
      • svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi;
      • organizzare corsi di studi anche istituendo borse;
      • organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale;
      • svolgere qualunque altra attività purchè esclusivamente finalizzata al raggiungimento degli scopi associativi.


    4. Articolo 4

    5. Le medesime finalità di questa Associazione saranno perseguite dalla Fondazione Internazionale per lo studio sulla civiltà artistica dell'Italia meridionale, che si prevede di costituire a breve. La presente Associazione è nata per poter operare fino alla costituzione e al riconoscimento della Fondazione stessa. Pertanto l'assunzione della personalità giuridica da parte della Fondazione integrerà una speciale ed automatica causa di scioglimento della presente Associazione. All'atto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica con il quale si concede il riconoscimento alla Fondazione, questa Associazione si considererà sciolta e il Comitato Direttivo nominerà un liquidatore il quale devolverà tutti i residui attivi, mobili e immobili alla Fondazione Internazionale per lo studio sulla Civiltà artistica dell'Italia meridionale.


    6. Articolo 5
      L'anno sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.


      Titolo II (Patrimonio)

      Articolo 6
      Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
      a) dalle quote di iscrizione degli associati;
      b) dai contributi eventualmente elargiti da Enti e Associazioni per l'adempimento delle finalità associative (convegni, pubblicazioni, mostre, borse di studio, etc);
      c) dai proventi delle quote di iscrizione a master, stages, seminari, corsi di formazione;
      d) da attrezzature, beni mobili e immobili acquistati dalla Associazione o donati alla stessa;
      e) da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Locali, Statali od Europei.


    1. Articolo 7
      Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo.


    2. Articolo 8
      Compete all'Assemblea Generale la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote associative. La determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l'approvazione del conto consuntivo. Per il primo anno la quota di iscrizione annuale è fissata in euro 50 per i soci singoli. La quota degli Enti e delle Istituzioni non potrà essere inferiore a 500 euro per gli Enti di piccola entità (Comuni inferiori a 10.000 abitanti), a 1000 euro per gli Enti di media grandezza (Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti, Università comprendenti fino a cinque Facoltà), a 2000 euro per gli Enti più grandi (Comuni superiori a 30.000 abitanti, Province, Regioni, Università comprendenti più di cinque Facoltà).


    3. Articolo 9
      La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata riviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.


    4. Titolo III (Degli Associati)

      Articolo 10

      Compongono l'associazione i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori.
      Si acquisisce lo stato di soci ordinari mediante domanda di ammissione al Comitato direttivo.
      Possono essere soci dell'Associazione i docenti delle Università italiane e straniere che si occupano o si siano occupati in passato di argomenti inerenti la produzione artistica meridionale di cui all'articolo 3; nonché gli specializzati, i dottori di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi e tutti gli studiosi, italiani e stranieri, che abbiano le stesse caratteristiche. Possono altresì far parte dell'Associazione i funzionari delle Istituzioni di tutela statali, regionali, provinciali e comunali (Soprintendenze, Musei, etc.) ubicate nelle regioni dell'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia).
      Possono, inoltre, far parte dell' Associazione, come soci ordinari, gli Enti e le Istituzioni (Università, Regioni, Province, Comuni) situate nelle Regioni di cui al presente articolo. Possono, infine, aderire all'Associazione, in qualità di soci sostenitori, singoli o Enti che non rientrano nelle categorie previste nel presente articolo, ma che intendano contribuire all'espletamento delle finalità associative. La quota associativa annuale di questi soci sostenitori non dovrà essere inferiore a 200 euro. All'interno della Associazione i soci possono organizzarsi nei seguenti distretti territoriali: Abruzzo e Molise, Campania 1 (Napoli e Caserta), Campania 2 (Avellino, Salerno e Benevento), Basilicata e Calabria, Puglia, Sicilia 1 (Messina, Catania e Siracusa), Sicilia 2 (Palermo, Trapani e Agrigento).
      I soci fondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori hanno pari diritto a partecipare alle assemblee, a votare, direttamente o per delega, a partecipare attivamente alla vita associativa. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative, i contributi nell'ammontare fissato dalla assemblea generale.
      La quota associativa è annuale, non frazionabile nè rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
      I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e, quindi, tenuti al pagamento della relativa quota associativa.
      La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni , morosità (di almeno due anni), indegnità. La decadenza dalla qualità di socio avviene su delibera della assemblea generale.


    5. Titolo IV (Organi dell'Associazione)

      Articolo 11

    6. Gli organi dell'Associazione sono:
      a) l'Assemblea Generale;
      b) il Presidente dell' Associazione;
      c) il Comitato Direttivo;
      d) i responsabili dei distretti in cui si articola territorialmente l'Associazione;
      e) il Collegio dei Probiviri.
      La partecipazione alle cariche sociali è gratuita, salvo eventuali rimborsi spese muniti della documentazione giustificativa.


    7. Articolo 12
      L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori. La stessa:
      • fissa annualmente le linee fondamentali dell'attività dell'Associazione;
      • indica le direttive a cui dovranno attenersi i programmi e le priorità;
      • approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
      • approva o respinge le richieste di modifica dello statuto;
      • stabilisce l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.
      L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni volta che il residente lo ritenga necessario.
      Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, indicando gli argomenti da trattare, almeno venti giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, email.
      La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. Se impossibilitati a partecipare all'assemblea, i soci possono farsi rappresentare per delega. E' ammessa una sola delega.
      In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro socio.
      In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
      Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote annuali. Non sono ammesse deleghe ai soci non in regola.
      L'Assemblea nomina il Presidente, il Comitato Direttivo e il Revisore.


    8. Articolo 13
      Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea Generale dei soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile senza limitazioni di mandato. E' il legale rappresentante dell'Associazione ed è titolare della firma sociale.
      Presiede l'Assemblea generale dei soci e il Comitato direttivo. In casi urgenti può assumere decisioni su iniziative non espressamente deliberate dall'Assemblea e dal Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione degli organismi dirigenti.
      In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.


    9. Articolo 14
      Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' composto da un minimo di sette membri a un massimo di quindici, escluso il Presidente.
      Il comitato direttivo:
      • attua e sviluppa le direttive e i programmi indicati dall'Assemblea generale;
      • predispone i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e autorizza il Presidente a effettuare le spese per il funzionamento ordinario dell'Associazione, comprese le attrezzature. Il bilancio preventivo va presentato entro il mese di marzo di ogni anno, quello consuntivo entro il mese di dicembre. Nella predisposizione dei bilanci e negli eventuali adempimenti fiscali, amministrativi, gestionali, contabili, il Comitato Direttivo può avvalersi dell'opera, retribuita, di consulenti esterni;
      • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
      • ratifica nella prima riunione utile i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di provata necessità o urgenza.
      Il Comitato direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile senza limite di mandato. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un quarto del Comitato stesso. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, indicando gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, email.
      Perchè la seduta sia valida occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. Nel computo del numero legale saranno conteggiate anche le deleghe. E'ammessa una sola delega. Nella sua prima costituzione può essere composto anche da soci successivamente cooptati.
      Il consiglio direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità dei voti, ha portata decisiva il voto del Presidente.
      Il numero dei componenti è fissato triennalmente dall'Assemblea generale dei soci ma non può essere inferiore al numero dei distretti territoriali.
      Il Comitato Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Vicepresidente e il Segretario amministrativo. Competono, inoltre, al Comitato le nomine di eventuali dipendenti, stabili od occasionali, e l'ammontare della loro retribuzione.
      All'interno del Comitato direttivo vengono scelti i responsabili dei distretti territoriali indicati nell'articolo 4. D'intesa con i responsabili di uno o più distretti il Presidente può fissare incontri e assemblee dei soci di quei distretti, da tenersi nelle varie sedi distrettuali.
      La partecipazione alle riunioni del Comitato direttivo è a totale carico dell'Associazione.


    10. Articolo 15
      Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre soci eletti dall'Assemblea generale, di cui almeno uno scelto tra i soci fondatori. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente e ha le seguenti attribuzioni:
      a) esprime all'Assemblea il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Comitato Direttivo;
      b) decide senza appello i ricorsi presentati avverso l'esclusione degli associati;
      c) dà pareri non vincolanti al Comitato direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio.
      Il Collegio svolge la propria attività di giudizio, decidendo de bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.
      La partecipazione alle riunioni del Collegio è a totale carico dell'Associazione.


    11. Articolo 16
      Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea Generale nella persona di un professionista esterno.
      Lo stesso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.


    12. Articolo 17
      Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
      a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
      b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
      c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
      d) provvede alla sua tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonchè alla conservazione della documentazione relativa;
      e) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alla decisione del Comitato direttivo;
      f) riscuote le quote sociali aggiornando l'elenco dei soci in regola con i pagamenti approvati;
      g) è a capo del personale.
      Tutte le suddette funzioni possono essere delegate a figure professionali esterne all'Associazione.


    13. Titolo V (Libri e documentazioni sociali)

      Articolo 18
      Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'Associazione è il "Libro degli associati" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati, conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.
      I verbali del Comitato direttivo e dell'Assemblea, compilati su computer, saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'adunanza e conservati a cura del Segretario del Comitato direttivo.


    14. Titolo VI
      (Scioglimento)

      Articolo 19
      Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ma la convocazione dell'adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno quindici giorni liberi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
      L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilirà a quale organizzazione con finalità analoghe o di pubblica utilità devolvere il patrimonio dell'ente e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.


    15. Titolo VII
      (Disposizioni varie)

      Articolo 20

      Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'Associazione e gli Associati, tra gli Associati stessi, circa l'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, saranno deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.
      Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania.
      Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

    16. Articolo 21
      Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio direttivo previa approvazione con maggioranza semplice dei suoi componenti o da almeno un terzo dei soci in regola con i pagamenti delle quote sociali. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.


    17. Articolo 22
      Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute in quanto applicabili.